Art. 22.
(Grafica di strada).

      1. Al fine di sostenere iniziative sperimentali adottate dai comuni, volte alla predisposizione di spazi dedicati alla realizzazione di opere grafiche murarie da parte di giovani artisti, nonché per la realizzazione di ricerche e studi su tale espressione artistica, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un fondo la cui dotazione finanziaria è determinata annualmente con legge finanziaria.
      2. Le modalità di intervento del fondo di cui al comma 1 e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprie leggi, possono individuare risorse finanziarie aggiuntive da destinare al sostegno delle iniziative già finanziate dal fondo di cui al comma 1.